Descrizione
Si informano i contribuenti che dall’anno 2026 cambiano le modalità di calcolo dell’IMIS per gli immobili destinati ad uso abitativo che non rientrano tra le abitazioni principali, (esenti dall’imposta se non iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9)
- Nel caso in cui il fabbricato sia stato concesso in locazione ai sensi della L. 431/1998 (legge sulle locazioni abitative), l’imposta viene determinata applicando l’aliquota del 8,95 per mille sul valore catastale.
- In tutti gli altri casi l’imposta viene calcolata utilizzando l’aliquota del 9,95 per mille.
Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata (8,95 per mille) il proprietario è tenuto a presentare all’Ufficio Tributi una comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. e) del vigente regolamento comunale I.M.I.S. entro il 30 giugno dell’anno d’imposta successivo attestante la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della riduzione (allegando copia del contratto di affitto stipulato riportante luogo, numero e data di registrazione).
È altresì obbligatorio comunicare la cessazione degli elementi costitutivi della fattispecie agevolata entro il medesimo termine (es. fine del contratto di locazione).
In sede di prima applicazione delle nuove aliquote, anche al fine di permettere al Comune l’invio dei precompilati corretti, si invitano i contribuenti interessati a presentare quanto prima tale comunicazione.
Diversamente il Comune provvederà ad inviare il precompilato ed il modello F24 per il pagamento dell’IMIS tenendo in considerazione l’aliquota ordinaria del 9,95 per mille.