Siepi e piantumazioni

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Data:

13/06/2025

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Descrizione

Si informa la popolazione che ai sensi dell’art. 29 del codice della strada, dell’art. 77 c. 8 del Regolamento Edilizio comunale e dell’art. 13 del Regolamento di Polizia urbana vi è:

l’obbligo per i proprietari dei fondi confinanti con la strada e spazi pubblici di mantenere tagliate le siepi e di accorciare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, infatti, ramificazioni e fogliame non possono limitare l’efficacia degli impianti di illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale in modo da non costituire impedimento alla sicurezza della circolazione.

L’obbligo di ripristino e mantenimento del verde adiacente la viabilità pubblica è a totale carico del proprietario, ai sensi dell’art. 29 del codice della strada.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.

Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi.

A cura di

Ufficio Segreteria

Cura l’attività del Consiglio, della Giunta, delle commissioni consiliari, cura la redazione di contratti e convenzioni, protocollo, servizi alle famiglie

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 13/06/2025 09:38

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