Descrizione
Le modifiche apportate, nello specifico, prevede sinteticamente le seguenti variazioni:
- All’articolo 4 “Composizione della commissione edilizia comunale” è stata ampliata la scelta dei componenti esperti includendo agronomi e forestali, è stata ufficializzata la gestione delle sedute in presenza, a distanza o in modalità mista ed inoltre si garantisce la continuità operativa, a scadenza del mandato politico, estendendo il regime di prorogatio a tutta la Commissione fino al rinnovo;
- All’articolo 10 “Modalità di redazione delle relazioni/studi di compatibilità alla carta di sintesi della pericolosità” è stato adeguato il riferimento normativo richiamando la più recente delibera della giunta provinciale n. 1361 del 12/09/2025;
- All’articolo 20 “Dismissione” è stata precisata la formulazione del comma 1 richiamando il riferimento alla normativa provinciale in materia di contributo di costruzione e includendo esplicitamente tra i casi di dismissione anche gli immobili con formale dichiarazione di inagibilità. Di conseguenza, si aggiorna la definizione generale di fabbricato dismesso e si semplificano i parametri temporali per attestarne l'inidoneità all'uso: viene infatti eliminato il vincolo del distacco decennale dai sottoservizi, ricomprendendolo assieme all’accertamento dell'inutilizzo da almeno 20 anni;
- All’articolo 43 “Altezza minima dei locali” è stata introdotta una norma di salvaguardia per gli alloggi legittimamente esistenti, consentendo il mantenimento di eventuali altezze interne inferiori rispetto ai limiti attuali;
- All’articolo 45 “Interventi sugli edifici esistenti” si chiarisce il testo sostituendo un generico rinvio al Regolamento Edilizio Comunale con l'indicazione puntuale dell'articolo di riferimento;
- All’articolo 52 “Scale” sono stati eliminati integralmente i limiti minimi di larghezza per le scale di uso comune e le regole specifiche sul rapporto pedata/alzata, sostituendoli con un richiamo espresso al D.M. 236/1989 in materia di superamento delle barriere architettoniche che prevede i medesimi parametri. Sono state contestualmente introdotte le disposizioni che disciplinano l'eventuale deroga alla larghezza ordinaria per le scale di uso comune nel patrimonio edilizio preesistente, come ammesso dal D.M. 236/1989, solo in presenza di vincoli storici, strutturali o di una comprovata impossibilità geometrica e previa presentazione di un'apposita relazione tecnica asseverata firmata da un professionista abilitato, precisando che anche in regime di deroga la larghezza utile netta non potrà essere inferiore a 1,00 metro;
- All’articolo 61 “Concimaie” sono state adeguate le distanze da rispettare per la realizzazione delle concimaie uniformandole con quelle previste dalle norme di attuazione del P.R.G.. Contestualmente, si integra nel testo l'obbligo di conformità a prescrizioni, vincoli e fasce di rispetto definiti dalle Norme di attuazione della Carta delle risorse idriche;
- All’articolo 71 “Sporgenze su vie e piazze pubbliche” sono stati inclusi esplicitamente i balconi tra le sporgenze consentite e si introducono le casistiche di deroga all'altezza minima di posizionamento, precisando che l'applicazione delle deroghe è subordinata al rispetto delle distanze previste dal Codice Civile e dal Codice della Strada, oltre che al parere vincolante dell'ente proprietario o gestore della strada in merito all'assenza di intralcio o pericolo per la circolazione stradale;
- All’articolo 77 “Recinzioni delle aree private” sono state introdotte prescrizioni distinte per il centro storico rispetto alle zone residenziali e insediate, fino ad oggi soggette alla medesima disciplina. Mentre per il centro storico vengono confermate le prescrizioni originarie, per le zone residenziali ed insediate si semplifica la normativa eliminando l'obbligo di realizzare il basamento esclusivamente in pietra calcarea per le altezze comprese tra 0,30 m e 1,00 m e sopprimendo sia l'indicazione delle tipologie preferenziali (siepi, grigliati, cancellate o staccionate) sia il generico richiamo al rispetto dei requisiti di trasparenza;
Le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno 26/09/2026, a seguito dell'avvenuta pubblicazione.