Descrizione
Ai sensi dell' art. 4 D. Lgs. 18-5-2001 n. 228, gli imprenditori agricoli, singoli od associati, possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
L’inizio dell'attività di vendita diretta di prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, appartenenti ai settori produttivi ortofrutticolo, lattiero caseario, florovivaistico, vitivinicolo, olivicolo, etc., è soggetto a comunicazione da presentare al Comune in cui si intende esercitare l’attività nei seguenti casi:
- presso i locali in cui ha sede l’azienda di produzione
- in forma itinerante
- in locale aperto al pubblico
- su aree pubbliche mediante posteggio - (insieme alla richiesta di assegnazione del posteggio)
- mediante commercio elettronico sul sito web
N.B.: la presente comunicazione NON è necessaria qualora:
- la vendita venga esercitata su superficie all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola;
- su qualsiasi superficie privata all’aperto, ovunque ubicata e della quale si abbia la disponibilità;
- in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione di prodotti tipici o locali.
L’attività di vendita dei propri prodotti agricoli va denunciata anche al Registro delle Imprese come attività connessa, tranne se svolta nei locali presso l’azienda di produzione o tramite commercio elettronico.
L'attività può essere cominciata a partire dalla data di presentazione della comunicazione all'Ufficio comunale o attraverso modalità telematiche allegando al modulo sottoscritto copia fotostatica della propria carta di identità.