Descrizione
Con deliberazione giuntale nr. 141 dd. 17/07/2024 sono state approvate le nuove linee di indirizzo per la concessione di un contributo comunale per acquisto di pannolini lavabili.
Requisiti:
- famiglia residente nel Comune di Vallelaghi.
- figlio/figli di età compresa tra 0 e 36 mesi
Contributo ammissibile per figlio:
Il contributo potrà essere corrisposto nella misura massima del 100% della spesa sostenuta fino ad un massimo di: € 400,00, con i seguenti limiti:
1. se l’ acquisto (documentato da scontrino fiscale/fattura) avviene entro il giorno precedente il compimento del primo anno di età del bambino il contributo è pari a massimi € 400,00;
2. se l’acquisto (documentato da scontrino fiscale/fattura) avviene tra il giorno di compimento del primo anno di età del bambino e il giorno precedente il compimento del secondo anno di età il contributo è pari a massimi € 300,00;
3. se l’acquisto (documentato da scontrino fiscale/fattura) avviene tra il giorno di compimento del secondo anno di età del bambino e il giorno di compimento del terzo anno di età il contributo è pari a massimi € 200,00;
Ai fini della determinazione del contributo massimo ammissibile, erogabile anche in più soluzioni, viene considerata la data di emissione dello scontrino fiscale/fattura allegati alla domanda di contributo. I contributi vengono erogati secondo l’ordine di arrivo delle domande e fino ad esaurimento fondi. Può essere inoltrata domanda per ciascun figlio di età compresa tra 0 e 3 anni.
Modalità di richiesta contributo:
Per l’ammissione a contributo è necessario presentare apposita domanda corredata da scontrino fiscale/fattura e da una dichiarazione attestante la presenza nel nucleo familiare di figli di età compresa fra 0 e 3 anni. La domanda deve contenere la dichiarazione attestante il fatto di non avere ricevuto/richiesto altri contributi per le medesime finalità.
In sede di presentazione della domanda di contributo, il richiedente dichiara di essere a conoscenza del fatto che la concessione del finanziamento è alternativa rispetto alla sostituzione del Comune nel pagamento di una quota della tariffa rifiuti, come previsto dall’art. 20 del regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva servizio gestione rifiuti urbani.