Descrizione
Sono spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, anche se in maniera stabile. Le attrazioni di spettacolo viaggiante devono avere la denominazione e le caratteristiche tecnico costruttive e funzionali indicate nell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni istituito presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo a norma dell’art. 4 della Legge 337/1968 (da ultimo aggiornato con decreto interministeriale 18.07.2016).
Per l’esercizio dell’attività di spettacoli viaggianti è necessario essere in possesso dell’autorizzazione ex articolo 69 del T.U.L.P.S. (modulo AE0015 richiesta autorizzazione) rilasciata dal Comune di residenza o dove l’azienda ha la sede legale e richiedere un ulteriore autorizzazione temporanea al Comune nel quale si vogliono installare le attrazioni che devono essere registrate, secondo quanto previsto dal D.M. 18 Maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”.
Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24.00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (modulo AE0016 scia)
Il soggetto interessato deve quindi presentare apposita domanda/SCIA al Comune, nella quale devono essere necessariamente indicati:
- le generalità del richiedente;
- licenza/estremi della autorizzazione per attività di spettacolo viaggiante sul territorio nazionale;
- il luogo in cui si intende effettuare lo spettacolo / installare l'attrazione;
- il periodo in cui si intende effettuare lo spettacolo;
- la tipologia di attrazione che si intende installare con codice identificativo dell’attrazione;
- polizza assicurativa delle attrazioni con quietanza del versamento annuale del premio;
- certificato di collaudo annuale di ogni attrazione.