Descrizione
La disciplina del permesso di costruire in sanatoria è contenuta nell'articolo 135 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 “Pianificazione urbanistica e governo del territorio”, che rimane vigente ai sensi dell'articolo 69 e dell'articolo 124, comma 2, della nuova legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1349 del 10 agosto 2015.
Per individuare le opere soggette al permesso di costruire si dovrà fare riferimento all'articolo 80 della legge provinciale 15/2015.
La domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 135, comma 1, della L.P. 1/2008 può essere presentata solo se le opere abusive risultano conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, sia al momento di realizzazione dell'opera abusiva, sia al momento di presentazione della domanda di sanatoria (cd. "doppia conformità").
In assenza di tale requisito il Comune applicherà le sanzioni previste dall'articolo 129 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1.
E' consentito sanare opere soggette a permesso di costruire, ai sensi dell'art. 135 comma 7 della L.P. 1/2008, che siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, con riferimento alla sola data della presentazione della domanda e non alla data della loro realizzazione. Si tratta della cd. "Sanatoria giurisprudenziale" con soli effetti amministrativi. In questo caso il rilascio della sanatoria non ha effetti estintivi degli eventuali reati edilizi e prevede l'incremento della sanzione dovuta pari al 20%.
Qualora l'intervento alla data di presentazione della domanda non risulti conforme, il Comune applicherà la sanzione prevista dall'art. 129 della legge provinciale 1/2008.
La disciplina del provvedimento in sanatoria è contenuta nell'art. 134 della L.P. 1/2008, che rimane vigente ai sensi dell'articolo 69 e dell'articolo 124, comma 2 della nuova legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e della deliberazione della giunta provinciale n. 1349 del 10 agosto 2015.
Per individuare le opere soggette a S.C.I.A. si dovrà fare riferimento all'articolo 85 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15.
La domanda di provvedimento in sanatoria può essere presentata solo se le opere abusive risultino conformi agli strumenti urbanistici e non in contrasto con quelli adottati (cd. "doppia conformità"), sia al momento di realizzazione che al momento di presentazione della domanda.
In assenza di tale requisito il Comune applicherà le sanzioni previste dall'art. 129 della L.P. 1/2008.
Alla domanda vanno allegati, in duplice copia (o in triplice copia se l'intervento ricade in area di tutela paesaggistico-ambientale), gli elaborati progettuali delle opere abusive realizzate redatti da tecnico abilitato e sottoscritti dal richiedente nonché le preventive autorizzazioni, dichiarazioni e nulla osta necessari.