Descrizione
Permesso di costruire:
I lavori devono essere ultimati entro cinque anni dalla comunicazione di inizio dei lavori e la relativa data di fine dei lavori deve essere comunicata al Comune entro sei mesi dalla fine dei lavori.
Con Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, cd. “Ripartenza Trentino 2”, in ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di COVID-19, è stato disposto tuttavia che fino al 31 dicembre 2021, i lavori oggetto del permesso di costruire sono ultimati entro sette anni dalla comunicazione di inizio dei lavori e la relativa data di fine dei lavori deve essere comunicata al Comune entro un anno dalla fine dei lavori. Questa disposizione si applica anche ai permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore di questa legge (14 maggio 2020) e ancora efficaci, a seconda dello stato in cui si trovano.
I lavori si intendono ultimati quando la struttura e le caratteristiche formali dell'opera sono individuabili in modo univoco.
Il comune può prorogare il termine previsto per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori solo per eventi e fatti di carattere straordinario sopravvenuti.
Se i lavori non sono ultimati entro i termini previsti, il titolare del permesso di costruire deve chiedere un nuovo titolo edilizio. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 85 della L.P. 15/2015, relativamente alla SCIA per l'esecuzione dei lavori necessari per rendere l'opera agibile.
SCIA:
La SCIA perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di presentazione.
Con Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, cd. “Ripartenza Trentino 2”, in ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di COVID-19, è stato disposto tuttavia che fino al 31 dicembre 2021, le SCIA perdono efficacia decorsi sette anni dalla data di presentazione. Questo comma si applica anche alle SCIA presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge e ancora efficaci.
CILA:
Per gli interventi soggetti a CILA non deve essere depositata alcuna dichiarazione di fine dei lavori.
Comunicazione opere libere:
Per gli interventi liberi non deve essere depositata alcuna dichiarazione di fine dei lavori.