Descrizione
Ai sensi dell'art. 93, comma 10, della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, nel caso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della L.P. 1/2008 (1 ottobre 2010) che risultano privi della certificazione di conformità o della certificazione di agibilità, con riferimento ad interventi conclusi prima della medesima data, l'agibilità si intende attestata in seguito alla presentazione della certificazione di un tecnico abilitato sulla conformità dell'edificio o degli interventi eseguiti su di esso alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti.