Descrizione
Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica di competenza del Sindaco, nelle aree di tutela ambientale, gli interventi elencati nell'art. 64 comma 4 della L.P. 15/2015.
Il rilascio dell'autorizzazione a fini di tutela del paesaggio NON è atto che autorizza l’esecuzione dei lavori; per la realizzazione delle opere dovrà essere presentata, qualora richiesta dalla legge, comunicazione, SCIA o domanda di permesso di costruire.
L'autorizzazione paesaggistica è efficace per cinque anni dal rilascio.
Con Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, cd. “Ripartenza Trentino 2”, in ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza della pandemia di COVID-19, è stato tuttavia disposto che fino al 31 dicembre 2021 le autorizzazioni paesaggistiche sono efficaci per sette anni dal loro rilascio.
Se l'autorizzazione è necessaria per l'esecuzione di un intervento soggetto a permesso di costruire o a SCIA, la scadenza dell'autorizzazione paesaggistica coincide con quella del titolo abilitativo edilizio, anche nel caso di proroga del titolo.
Qualora, per apportare varianti progettuali al medesimo intervento, è necessario chiedere un nuovo titolo edilizio, è richiesta una nuova autorizzazione paesaggistica.
Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica del sindaco, nelle aree di tutela ambientale, i seguenti interventi:
le recinzioni;
i muri di sostegno e di contenimento fino a tre metri di altezza;
le pavimentazioni stradali;
gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettere b), d), g); gli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettera h) e comma 3, lettera l), limitatamente alla segnaletica sentieristica ed escursionistica, quando sono realizzati in difformità rispetto ai criteri e alle tipologie approvati dalla sottocommissione della CUP con riferimento alle relazioni con il contesto, alle forme e ai materiali da impiegare nella realizzazione;
le opere di manutenzione straordinaria previste dall'articolo 78, comma 2, lettera a bis), se riguardano parti esterne dell'edificio;
le legnaie previste dall'articolo 78, comma 3, lettera d);
la modifica delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e radiodiffusione previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera i);
la segnaletica sulla denominazione di percorsi storici e culturali prevista dall'articolo 78, comma 3, lettera l), se installata all'interno dei centri abitati;
i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati all'interno dei centri abitati, previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera m);
i cippi e i simboli commemorativi previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera n), se posati all'interno dei centri abitati;
gli interventi di trasformazione del bosco, previsti dall'articolo 78, comma 3, lettera j), volti al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis) della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 della presente legge.